Art. 8
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo I

Art. 8

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In vigore dal 11 lug 1940
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all' della legge. I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal Podestà sulle materie di cui all' della legge comunale o provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui all' stesso.
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