Art. 78
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 78

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In vigore dal 11 lug 1940
Non è richiesta licenza alle Sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.
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