Art. 69
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 69

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In vigore dal 11 lug 1940
Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne faccia richiesta. Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie non scaduta. La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dall'atto di consenso di cui allo della legge.
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