Art. 64
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 64

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In vigore dal 11 lug 1940
L'autorità locale di P. S., eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall' della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.
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