Art. 63
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 63

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In vigore dal 11 lug 1940
La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione. Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'arme lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dall' della legge, deve esibire anche un certificato della Società di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla Società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel Comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del podestà, il quale dichiarerà altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Per la rinnovazione della licenza pel porto dell'arme lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del podestà, come al comma precedente.
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