Art. 59
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 59

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In vigore dal 11 lug 1940
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare. Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all'autorità di P. S. competente per territorio.
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