Art. 57
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 57

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In vigore dal 11 lug 1940
L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all' della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti. Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.
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