Art. 52
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 52

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In vigore dal 11 lug 1940
I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall'autorità locale di P. S. e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi. Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta.
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