Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 42
47 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all' della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.
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