Art. 41
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 41

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In vigore dal 11 lug 1940
La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-41