Art. 37
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 37

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In vigore dal 11 lug 1940
La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti. Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra. Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-37