Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 357
370 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Quando l'autorità di P. S. venga a conoscenza che una donna eserciti il meretricio contro la sua volontà od abbia manifestata l'intenzione di redimersi, la invita a comparire alla sua presenza, per incoraggiarla nella presa determinazione e per facilitarle il ritorno a vita onesta.
A tale effetto, interessa il podestà e il parroco del luogo ove dimora la famiglia della donna, perché questa possa trovare, nella famiglia, assistenza o ricovero.
Nei luoghi ove esistono istituti aventi per iscopo di far tornare a vita onesta le donne dedite al mal costume, l'autorità di P. S. si pone in rapporto con essi.
I Prefetti devono favorire l'istituzione di tali enti, dove non esistono.
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