Art. 351
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VII

Art. 351

364 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Contro i provvedimenti emanati dall'autorità di P. S. in materia di meretricio, ai sensi dell' della legge, è ammesso ricorso alla Commissione, di cui allo stesso articolo, nel termine di 10 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-351