Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 346
359 / 379In vigore dal 11 lug 1940
L'autorità di P. S., cui, per proprie informazioni o per denuncia, consti che, in un dato locale, si eserciti abitualmente il meretricio, chiama alla sua presenza chi dispone del locale e le persone che potessero fornire utili notizie, per interrogarle e raccoglierne le dichiarazioni a verbale.
Ove l'autorità di P. S. non creda di dover procedere ad ulteriori indagini, promuove il parere del Comando dei CC. RR., ed emette la dichiarazione di ufficio di locale di meretricio.
La dichiarazione è notificata a chi dispone del locale, con l'ordine di cessare immediatamente dall'attività, e di chiudere materialmente il locale in un termine stabilito dal Questore, non superiore a giorni dieci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-346