Art. 343
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 343

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In vigore dal 11 lug 1940
Trascorso il periodo del confino, l'autorità di P. S. dispone il rimpatrio del liberato con foglio di via obbligatorio, previo avviso al Prefetto, che ne informa il Ministro per l'interno e il Prefetto della provincia nella quale il liberato va a stabilirsi.
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