Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 34
39 / 379In vigore dal 11 lug 1940
La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall' della legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) all'ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-34