Art. 339
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 339

352 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al materiale di arredamento e di casermaggio. Sono autorizzate trattenute sull'ammontare del sussidio, in misura non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.
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