Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 336
349 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non proseguibili ai sensi dell' della legge, sono puniti con:
a) il richiamo;
b) il divieto di libera uscita;
c) la riduzione dell'assegno giornaliero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-336