Art. 334
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 334

347 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
L'orario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso: Dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 7 alle 19; dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20; Dal 1° maggio al 31 agosto, dalle 6 alle 21. È in facoltà del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-334