Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 334
347 / 379In vigore dal 11 lug 1940
L'orario di libera uscita per i confinati è stabilito come appresso:
Dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 7 alle 19;
dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20;
Dal 1° maggio al 31 agosto, dalle 6 alle 21.
È in facoltà del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-334