Art. 329
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 329

342 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti: a) una branda di ferro con materasso uso militare; b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il quindici di ogni mese; c) due coperte di lana, tipo militare; d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero; e) un attaccapanni tipo militare; f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo; g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro; h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il quindici di ogni mese. Ai confinati bisognosi possono, inoltre, essere forniti, una volta all'anno, i capi di biancheria personale, un vestito, tipo civile, ed un paio di scarpe, tipo militare.
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