Art. 302
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 302

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In vigore dal 11 lug 1940
In ogni ufficio di P. S. sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dell'interno. Dei pregiudicati minori degli anni diciotto è tenuto un registro nominativo separato. In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.
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