Art. 3
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo I

Art. 3

6 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-3