Art. 284
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 284

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In vigore dal 31 dic 1989
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773- ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
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