Art. 282
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 282

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In vigore dal 11 lug 1940
Qualora l'inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani arbitrariamente vi è accompagnato con la forza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-282