Art. 277
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 277

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In vigore dal 11 lug 1940
Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza. Per i fanciulli in stato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.
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