Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 276
289 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Ove risulti che l'infermo intenda recarsi o siasi recato in altro comune, l'autorità locale di P. S. ne avverte l'autorità di P. S. del luogo ove l'infermo intenda dirigersi o siasi già diretto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-276