Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo IV
Art. 258
264 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell' della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall' della legge stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-258