Art. 258
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo IV

Art. 258

264 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell' della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall' della legge stessa.
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