Art. 245
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 245

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In vigore dal 11 lug 1940
La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorchè siti in località diverse. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'. Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata. Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.
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