Art. 230
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 230

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In vigore dal 11 lug 1940
Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare. Il Prefetto provvede, sentito il Comando della Divisione militare. Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto. È in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.
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