Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 211
216 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell' della legge, sono tenuti ad esibire la licenza all'autorità locale di P. S. dei Comuni che percorrono.
L'autorità locale di P. S. appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-211