Art. 211
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 211

216 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell' della legge, sono tenuti ad esibire la licenza all'autorità locale di P. S. dei Comuni che percorrono. L'autorità locale di P. S. appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.
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