Art. 209
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 209

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In vigore dal 11 lug 1940
Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-209