Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 208
213 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Deve munirsi della licenza, di cui all' della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a rendita delle cose esposte.
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