Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 205
210 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall' della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediario nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensati, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.
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