Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 204
209 / 379In vigore dal 11 lug 1940
La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell' della legge, deve contenere la indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.
Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650.
Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell', comma 3, della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione di asta o simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell' del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, recante norme per l'attuazione della predetta legge 10 maggio 1938 - XVI, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-204