Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 202
207 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Per Amministrazioni pubbliche, a termine dell' della legge, s'intendono le Amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato - enti pubblici locali o parastatali - e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio.
Non occorre la licenza contemplata dal citato per gli avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria, o di un'Amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicità di cui all' del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.
Storico versioni
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