Art. 200
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 200

205 / 379
In vigore dal 9 lug 1946
Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell' della legge può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato. Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si può procedere alla distruzione del materiale sequestrato.

Note all'articolo

  • Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-200