Art. 20
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 20

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In vigore dal 11 lug 1940
Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione. È vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-20