Art. 193
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 193

198 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
La disposizione dell' della legge circa l'obbligo dell'esibizione della carta d'identità non si applica alle case od istituti di cura. I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorità di P. S. delle persone ricoverate. S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico chirurgiche.
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