Art. 19
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 19

24 / 379
In vigore dal 5 lug 1960
Fermo il disposto dell', l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell' della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori. L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-19