Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 19
24 / 379In vigore dal 5 lug 1960
Fermo il disposto dell', l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell' della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-19