Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 189
194 / 379In vigore dal 11 lug 1940
L'avviso di cui all' della legge deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarrà chiuso.
I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso , ultimo capoverso, della legge, possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato.
L'autorità locale di P. S., nel mese di dicembre, invia al questore le licenze ritirate a termine dell' della legge; l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza.
Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.
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