Art. 187
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 187

192 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Salvo quanto dispongono gli art. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
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