Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 185
190 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-185