Art. 182
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 182

187 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi o nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia. Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente. Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini o l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria. I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.
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