Art. 18
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo I

Art. 18

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In vigore dal 11 lug 1940
Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti. L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-18