Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 176
181 / 379In vigore dal 2 giu 1981
Agli effetti dell' della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all' della legge, ed a litri 0,33 per le altre.
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-176