Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 171
176 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Per l'esecuzione dell' della legge, la Commissione provinciale determina le distanze, nel caso di concessione di nuove licenze, di trasferimento di esercizi esistenti, di apertura di ingressi in caso di ampliamento o di modifica di esercizi preesistenti.
La Commissione provinciale può stabilire distanze maggiori per gli esercizi in cui si vendono bevande con un contenuto di alcole superiore al 21 per cento del volume.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-171