Art. 170
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 170

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In vigore dal 11 lug 1940
Nell'esprimere il proprio voto sulle domande di esercizio di vendita al minuto e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi specie, la Commissione deve tener conto della natura dell'esercizio, del genere della clientela che possa frequentarlo, del grado di diffusione dell'alcolismo e delle condizioni sociali, morali e di pubblica sicurezza nel Comune, nella frazione o nel quartiere della città in cui l'esercizio stesso è situato o si chiede di aprirlo o trasferirlo.
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