Art. 166
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 166

171 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Nei Comuni o nelle frazioni di Comune, nei quali siano superati i rapporti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell' della legge, non può essere accordata alcuna nuova licenza per apertura di altri esercizi. Si considera come nuova licenza quella richiesta da persona che voglia aprire un nuovo esercizio, oppure trasferire un esercizio esistente da una ad altra frazione dello stesso Comune, ovvero da persona che, essendo incorsa nella revoca di una precedente licenza, domandi successivamente di riattivare l'esercizio.
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