Art. 164
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 164

169 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
La Commissione si riunisce nel mese di gennaio di ciascun anno e ogni qualvolta il Prefetto ne ravvisi la necessità. In ogni caso la Commissione deve deliberare entro due mesi dalla presentazione delle singole domande.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-164