Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 149
154 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Per gli effetti di cui all' della legge, è richiesto il consenso dell'ufficiale di P. S. che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-149