Art. 149
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 149

154 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Per gli effetti di cui all' della legge, è richiesto il consenso dell'ufficiale di P. S. che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.
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